Il Cashback di Stato alla prova dei numeri. Si avvicina il primo giro di boa semestrale per il sistema che premia i consumatori che utilizzano la carta elettronica negli acquisti. Il numero di transazioni rilevate al 30 aprile ammonta a circa 454,6 milioni, gli utenti interessati sono circa 7,5 milioni dei quali circa 4 milioni, pari al 50 per cento circa, ha effettuato 50 e più transazioni raggiungendo in tal modo l’obiettivo previsto per l’erogazione del rimborso.
Avviato l’8 dicembre 2020, il periodo sperimentale prevedeva l’effettuazione di almeno 10 pagamenti con strumenti elettronici da effettuarsi entro il 31 dicembre successivo, che dava diritto a ottenere un rimborso del 10 per cento di quanto speso e fino ad un massimo di 150 euro.
L’extra Cashback di Natale, come è stato chiamato in questa prima fase, ha registrato 63,6 milioni di transazioni rilevate, gli utenti interessati sono stati 4,6 milioni dei quali il 70 per cento ha effettuato 10 e più transazioni. Dai dati del Dipartimento del Tesoro emerge una limitata frequenza delle transazioni di importo fino a 5 euro che costituiscono soltanto il 6,6 per cento del totale, con un ammontare medio di 3,15 euro. Maggiore frequenza presentano le transazioni ricomprese nella fascia tra i 10 e i 25 euro che costituiscono il 30,8 per cento del totale, con un ammontare medio di 17,34 euro.
Quanto al numero di transazioni per utente nel periodo dall’8 al 31 dicembre la maggior parte si è concentrata nella fascia da 10 a 14 per effetto, evidentemente, della soglia delle 10 transazioni prevista per l’erogazione del rimborso. Dai dati comunicati dal Mef emerge che soltanto 131 utenti hanno superato nei 24 giorni di durata del programma straordinario le 90 transazioni con una spesa per utente di 1.969 euro, con punte massime di oltre 150 transazioni (tre utenti, con più di 6 transazioni medie giornaliere) e in un unico caso con oltre 300 transazioni (in media almeno 13 transazioni al giorno).
Complessivamente nel febbraio del 2021 a conclusione dell’operazione dell’extra cashback sono stati erogati oltre 3,2 milioni di bonifici per un ammontare complessivo liquidato di circa 223 milioni di euro.
Per il Cashback è prevista una durata complessiva, escluso il periodo sperimentale, di un anno e mezzo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022, articolata in tre periodi semestrali. Al termine di ogni periodo si può ottenere un rimborso in denaro basato sugli acquisti effettuati con strumenti di pagamento elettronici. Dal programma sono esclusi gli acquisti effettuati on-line, gli acquisti effettuati fuori dal territorio dello Stato, gli acquisti con addebito diretto su conto corrente, gli acquisti presso gli operatori che non dispongono di un acquirer convenzionato e tutte le operazioni non comprese nel decreto di attuazione:
Operazioni presso ATM;
Ricariche telefoniche;
Prelievi agli ATM;
Pagamenti con bonifico;
Operazioni ricorrenti con addebito su carta o conto corrente.
Sono previste due tipologie di rimborso, la prima in misura percentuale per ogni transazione eseguita secondo le modalità stabilite e l’altra quale rimborso speciale (c.d. Super cashback) di tipo forfettario che sarà erogato alle 100 mila persone che effettuano il maggior numero di transazioni nel semestre.
Il diritto al rimborso presuppone il raggiungimento di almeno 50 transazioni nel semestre. Il rimborso è pari al 10 per cento dell’importo speso per ogni transazione, con un massimo di 150 euro complessivi e di 15 euro di rimborso per ogni singola spesa (quindi per spese superiori ai 150 euro il rimborso ottenibile è pari a 15 euro e in ogni singolo periodo si può ottenere un rimborso su un valore complessivo delle transazioni non superiore a 1.500 euro).
Ciascun soggetto può registrare ed utilizzare contemporaneamente più strumenti di pagamento.
L’erogazione dei rimborsi è effettuata con bonifico da parte di Consap S.p.A. entro 60 giorni dal termine di ogni periodo, direttamente sul conto corrente indicato al momento dell’adesione al programma.
Fin qui il resoconto statistico concesso dal Ministero dell’Economia. Alla richiesta della Corte dei Conti di dati più disaggregati, ritenuti necessari per fare una valutazione economica compiuta sulle ricadute del provvedimento, Il Dipartimento del Tesoro si è limitato a fornire i soli dati relativi alla disaggregazione delle transazioni per classi di importo e la distribuzione del numero di utenti per fasce di operazioni. Relativamente alla richiesta della distribuzione degli operatori per raggruppamenti di attività e su base regionale lo stesso Dipartimento ha fatto presente che “Ai fini del rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali e in linea con le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, l’infrastruttura tecnologica (cd. Centro Stella) che elabora i dati relativi alle transazioni utili ai fini del Programma Cashback non raccoglie informazioni di dettaglio circa la categoria merceologica o la localizzazione degli esercenti presso cui sono effettuate le transazioni”. “Va peraltro rilevato – hanno ribattuto i magistrati contabili nell’analisi contenuta nel Rapporto 2021 sul coordinamento della finanza pubblica - che le transazioni mediante carta di credito o di debito prevedano l’utilizzazione del codice MCC (Merchant Category Code) quale codifica standard a livello internazionale per definire la categoria merceologica dell’esercente”.
Quanto alle preoccupazioni in materia di privacy, “si rileva come i dati richiesti riguardassero unicamente aggregazioni di raggruppamenti di attività economiche su base territoriale e su base solo regionale”.
Risulta, pertanto, paradossale per la Corte dei Conti, che le informazioni, di cui ordinariamente dispongono gli acquirer e le organizzazioni che analizzano il settore dei pagamenti elettronici, non siano conoscibili dalle stesse Istituzioni pubbliche che hanno finanziato l’iniziativa.
“Va, dunque, segnalata l’esigenza che le decisioni sulla futura prosecuzione del Programma trovino il necessario supporto nella compiuta conoscenza di elementi fondamentali quali la valutazione degli effetti economici prodotti dall’incentivazione dell’uso degli strumenti di pagamento elettronici nei diversi settori economici interessati e l’impatto che la diffusione delle modalità di pagamento diverse dal contante ha avuto in termini di emersione di ricavi e compensi precedentemente occultati” scrivono i magistrati contabili che non possono che in conclusione alzare le mani: “Alla luce di quanto precede non è possibile, allo stato, valutare gli effetti che sta producendo il Programma, tenuto anche conto che esso è intervenuto in un periodo di straordinarie restrizioni alla mobilità imposte dalla pandemia”.
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