Il d.l. n. 185 del 29 novembre 2008 è stato convertito dalla legge n. 2 del 2009. Esso reca una serie di misure di sostegno per le imprese.
L’art. 16 è intitolato: “riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese”. Si citano qui alcune riduzioni interessanti.
1. Il comma 2 dispone l’abrogazione di disposizioni, introdotte nel luglio 2006 (l’ art. 37, commi da 33 a 37ter, del d. l. n. 223 del 2006).
Si trattava dell’obbligo di comunicare in via telematica, all’agenzia delle entrate, l’ammontare complessivo dei corrispettivi delle vendite e dei servizi prestati. L’obbligo gravava su coloro che non sono obbligati ad emettere fattura, quali i commercianti al minuto, gli albergatori, i ristoranti, coloro che trasportano persone ed altri ancora.
Alla riduzione del gravoso costo amministrativo di quella comunicazione (che, nel frattempo, non era ancora divenuta operativa) si potrà accompagnare, senza che il legislatore se ne sia avveduto, una più intensa possibilità di occultare ricavi da sottoporre all’IVA ed alle imposte sui redditi.
2. Il comma 3 dispone l’abrogazione dei commi da 30 a 32 dell’art. 1 della l. 27 dicembre 2006, n. 296.
Le norme stabilivano adempimenti preliminari, che consentivano un previo controllo, nei riguardi dei titolari di partita IVA che intendevano effettuare operazioni di compensazione per importi superiori a 10.000 euro (anche queste regole esigevano disposizioni attuative da parte dell’agenzia delle entrate).
Il procedimento abrogato era motivato, nella stessa legge del 2006, con il “fine di contrastare l’indebita effettuazione delle compensazioni” tra crediti e debiti nei confronti dell’erario e dell’I.N.P.S.
Dunque mirava a contenere un fenomeno di chiara frode, che poteva essere meglio impedito con attività preventiva e che, altrimenti, lasciava in alcuni casi irreperibili o impuniti gli autori delle frodi.
La “riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese” si è dunque rivelata proficua anche per tali intenti fraudolenti?
3. Il comma 4 stabilisce l’abrogazione dei commi da 363 a 366 dell’art. 1 della l. 24 dicembre 2007, n. 244.
Era l’obbligo di memorizzazione, per i distributori automatici, degli incassi. Il fine, quindi, era ancora quello di impedire agevoli occultamenti di entrate, con sottrazione alle imposte dovute dei proventi o dei redditi relativi.
Sotto forma di riduzione dei costi amministrativi, si è spuntato un altro strumento, di una qualche efficacia, di accertamento di redditi altrimenti difficilmente individuabili per natura e misura.
4. Queste misure – che non vogliono essere una rassegna compiuta del venir meno di mezzi di contrasto all’evasione dei soggetti che non hanno redditi da lavoro dipendente o di pensione – sembrano inscriversi in un disegno di lucido perseguimento di abolizione di costi amministrativi per i contribuenti.
Una prima avvisaglia v’era stata con uno dei primi decreti-legge della legislatura. L’art. 32, comma 3, del d. l. 25 giugno 2008, n. 112, ha infatti abrogato i commi 12 e 12-bis dell’art. 35 del d. l. n. 223 del 2006.
Si trattava dell’obbligo, stabilito in via graduale, per gli esercenti professioni o arti, di “dedicare” un conto bancario o postale a riscossioni e pagamenti riguardanti le loro attività autonome. Contemporaneamente era prescritto che l’uso del contante fosse, sempre gradualmente, limitato – perché facilemte occultabile – a favore di mezzi di pagamento “tracciabili”, come gli assegni o la moneta elettronica.
Anche in questo caso, la “angheria” di un legislatore irragionevole è stata rapidamente eliminata. Ma i costi per i contribuenti sono così diminuiti. È un modo di affrontare la crisi mondiale.
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